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Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

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Regno d'Italia 16 occorrenze
  • 1933
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
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Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

Art. 1.

Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

Art. 1.

Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

Le norme approvate col presente decreto entreranno in vigore il 1° gennaio 1934.

Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

con pena maggiore: 1° chiunque emette un assegno bancario senza averne avuto dal trattario l'autorizzazione; 2° chiunque emette un assegno bancario

Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

Chi ha pagato l'assegno bancario può ripetere dai suoi garanti: 1° la somma integrale sborsata; 2° gli interessi sulla somma calcolati al tasso

Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

Il portatore può chiedere in via di regresso: 1° l'ammontare dell'assegno bancario non pagato; 2° gli interessi al tasso legale dal giorno della

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L'assegno circolare contiene: 1° la denominazione di « assegno circolare » inserita nel contesto del titolo; 2° la promessa incondizionata di pagare

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La fede di credito contiene: 1° la denominazione di « fede di credito » inserita nel contesto del titolo; 2° la promessa di pagare una somma

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Se la girata è in bianco, il portatore può: 1° riempirla col proprio nome o con quello di altra persona; 2° girare l'assegno bancario di nuovo in

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L'assegno bancario libero contiene: 1° la denominazione di « assegno bancario libero » inserita nel contesto del titolo; 2° l'ordine incondizionato

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Il vaglia cambiario della Banca d'Italia contiene: 1° la denominazione di « vaglia cambiario » inserita nel contesto del titolo; 2° la promessa

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Il protesto deve contenere: 1° la data; 2° il nome del richiedente; 3° l'indicazione del luogo in cui è fatto e la menzione delle ricerche eseguite

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L'assegno bancario (chèque) contiene: 1° la denominazione di assegno bancario (chèque) inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in

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, indipendentemente dalla tassa di bollo sull'assegno, altra tassa di bollo di L. 1 per ogni 20.000 lire o frazione di 20.000 lire dell'importo dell'assegno

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pagato, purchè il rifiuto del pagamento sia constatato: 1° con atto autentico (protesto), oppure 2° con dichiarazione del trattario scritta

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L'assegno bancario piazzato contiene: 1° la denominazione di « assegno bancario piazzato » inserita nel contesto del titolo; 2° l'ordine di pagare

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